
CONDIZIONI GENERALI DEL SOGGIORNO
Le seguenti Condizioni Generali regolano ogni soggiorno presso il Pozzo di Mezzo b&b e sono da considerarsi conosciute ed integralmente accettate da parte dell’Ospite all’atto della conferma di prenotazione.
– Pozzo di Mezzo b & b penali annullamento Bassa stagione
Le cancellazioni effettuate fino a 21 giorni prima dell’arrivo non comportano alcun costo aggiuntivo.
La cancellazione della prenotazione da 20 a 11 giorni prima della data d’arrivo comporta una penale del 50% dei servizi prenotati.
La cancellazione della prenotazione entro 10 giorni dalla data d’arrivo comporta una penale del 100% dei servizi prenotati.
In caso di partenza anticipata, arrivo tardivo o mancata presentazione, saranno addebitate spese di cancellazione pari al 100% dell’importo versato per i giorni prenotati e non goduti.
L’Ospite, per annullare la prenotazione, dovrà fare richiesta via e-mail a info@pozzodimezzo.it
Pozzo di Mezzo b & b avrà diritto di addebitare, senza possibilità di eccezione alcuna da parte dell’Ospite, l’importo corrispondente sulla carta di credito fornita dall’Ospite.
Una volta pervenuto l’annullamento della prenotazione, Pozzo di Mezzo b & b si ritiene libero di poter riassegnare la camera annullata ad altri Ospiti.
– Pozzo di Mezzo b & penali annullamento Alta stagione
Le cancellazioni, le modifiche, le partenze anticipate o la mancata presentazione, comportano l’addebito dell’ intero importo della prenotazione.
Tale importo verrà addebitato sulla carta di credito fornita dall’Ospite.
Una volta pervenuto l’annullamento della prenotazione, Pozzo di Mezzo b & b si ritiene libero di poter riassegnare la camera annullata ad altri Ospiti.
– FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per qualsivoglia controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bologna ed è applicabile solamente la legge italiana.
– parcheggio
Pozzo di Mezzo b & b non risponde degli oggetti lasciati incustoditi nell’auto né dei danni che la stessa possa subire.
L’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI BOLOGNA DAL 1 GENNAIO 2019
Chi pernotta a Bologna in strutture ricettive e non è residente nel Comune, dovrà versare un piccolo contributo per il soggiorno che varia a seconda delle seguenti fasce di prezzo relative al costo a persona della camera.
Nuove tariffe:
· fascia 1-70,99 € tariffa 3,00 € a persona per singolo pernottamento;
· fascia 71-120,99 € tariffa 4,00 € a persona per singolo pernottamento;
· fascia oltre 121,00 € tariffa 5,00 € a persona per singolo pernottamento;
I minori di 14 anni ed i residenti nel Comune di Bologna sono esenti dal pagamento dell’imposta.
Il Comune di Bologna, nel rispetto delle indicazioni legislative, destinerà i proventi dell’imposta di soggiorno a progetti finalizzati alla promozione nazionale e internazionale della destinazione “Bologna” .
Al momento della partenza gli ospiti delle strutture ricettive verseranno l’imposta al gestore che poi è tenuto a rendicontare e riversare al Comune il relativo incasso.
Qualora il soggiornante si rifiuti di corrispondere l’imposta di soggiorno il gestore della struttura è tenuto a fare sottoscrivere il “Modulo rifiuto pagamento imposta – ospite”.
Importante esenzioni per chi si reca a Bologna per cure mediche:
Art.1
(modifiche all’articolo 2)
1. All’art.2 dopo il comma 3 è aggiunto il nuovo comma 4:
“4. A decorrere dal 01/04/2015 sono esenti da imposta – limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero nell’ipotesi a), o in quello di terapia nell’ipotesi b)- i soggiornanti che:
a) assistano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital (day surgery/day service), per un massimo di n.1 accompagnatore per paziente. Sono eccezionalmente esenti entrambi i genitori che assistano il figlio in regime di day hospital (day surgery/day service) o di ricovero ospedaliero se di età inferiore ad anni 14;
b) effettuino essi stessi cure ospedaliere in regime di day hospital (day surgery/day service); L’esenzione di cui ai punti a) e b) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.”
Art.2
(modifiche all’articolo 4)
1. All’art.4 dopo il comma 2 è aggiunto il nuovo comma 2bis:
“2bis. L’esenzione di cui all’art.2 comma 4 lett.a) e b) trova applicazione esclusivamente sulla base della certificazione sanitaria di cui al medesimo comma 4, che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva.”
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